Art. 107.
(Disposizioni transitorie).

      1. Entro il 31 dicembre 2008 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e l'Ufficio centrale del contenzioso tributario, istituito ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dall'articolo 99 della presente legge, verificati i flussi delle pendenze e delle sopravvenienze dei ricorsi, nonché il numero delle sentenze assunte da ciascun organo della giurisdizione tributaria, individuano e propongono le variazioni da apportare al numero delle sezioni, agli organici dei giudici e al ruolo unico del personale degli uffici di

 

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segreteria degli organi della giurisdizione tributaria, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dall'articolo 101 della presente legge.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle proposte di cui al comma 1, provvede, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con distinti decreti alle variazioni ritenute necessarie.
      3. In via transitoria, sono inseriti nel ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui al comma 1 tutti i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e presso gli organi della giurisdizione tributaria.
      4. Contestualmente all'adozione dei decreti di cui al comma 2 è individuato, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, l'organico del personale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario di cui al comma 1.
      5. In via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è individuato il personale necessario al funzionamento dell'Ufficio centrale per il contenzioso tributario di cui al comma 1.
      6. In via transitoria, i giudici tributari in servizio presso le commissioni tributarie provinciali e regionali non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dall'articolo 77 della presente legge, sono confermati fino alla cessazione dell'incarico, nelle medesime funzioni, presso i tribunali tributari e le corti d'appello tributarie.